Art. 29

Funzioni e responsabilità dell'autorità di audit

In vigore dal 12 giu 2007
Funzioni e responsabilità dell'autorità di audit 1.   Il paese beneficiario designa un'autorità di audit, funzionalmente indipendente da tutti gli attori che partecipano ai sistemi di gestione e di controllo e che rispetta le norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale. L'autorità di audit è incaricata di controllare l'efficace e buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. 2.   Sotto la responsabilità del suo capo, l'autorità di audit cura in particolare le seguenti attività: a) nel corso di ogni anno, essa elabora ed esegue un piano annuale di lavoro di audit che comprende gli audit finalizzati a verificare: — il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, — l'affidabilità delle informazioni contabili fornite alla Commissione. Il lavoro di audit comprende gli audit di un adeguato campione di operazioni o transazioni e un esame delle procedure. Il piano di lavoro annuale in materia di audit viene trasmesso all'ordinatore nazionale e prima dell'inizio dell'anno in questione la Commissione. b) presenta quanto segue: — una relazione annuale sulle attività di audit basata sul modello che figura nell'accordo quadro e che descrive le risorse utilizzate dell'autorità di audit e contiene una sintesi delle eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo o che emergono dai risultati sulle transazioni basati sugli audit svolti in conformità con la relazione annuale sulle attività di audit nel corso dei precedenti 12 mesi e che termina il 30 settembre dell'anno in questione. La relazione annuale sulle attività di audit viene trasmessa alla Commissione, all'ordinatore nazionale e al funzionario accreditante competente entro il 31 dicembre di ogni anno. La prima relazione di questo tipo riguarda il periodo dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 novembre 2007, — un parere annuale basato sul modello che figura nell'accordo quadro, che stabilisce se i sistemi di gestione e di controllo funzionano in maniera efficiente e sono conformi ai requisiti del presente regolamento e/o ad altri accordi tra la Commissione e il paese beneficiario. Tale parere viene trasmesso alla Commissione, all'ordinatore nazionale e al funzionario accreditante competente. Esso riguarda lo stesso periodo ed ha la stessa scadenza della relazione annuale sulle attività di audit, — un parere sulle eventuali dichiarazioni finali di spesa presentate dall'ordinatore nazionale alla Commissione per la chiusura di eventuali programmi o di una parte di essi. Ove opportuno, la dichiarazione finale di spesa può comprendere domande di pagamento sotto forma di conti presentati su base annuale. Il parere sull'eventuale dichiarazione finale di spesa si basa sul modello che figura nell'allegato dell'accordo quadro. Esso valuta la validità della domanda finale di pagamento e l'esattezza delle informazioni finanziarie e, ove opportuno, è accompagnato da una relazione finale sulle attività di audit. Il parere viene trasmesso alla Commissione e al funzionario accreditante competente in concomitanza con la relativa dichiarazione finale di spesa presentata dall'ordinatore nazionale o entro almeno tre mesi dalla presentazione della dichiarazione finale di spesa. Gli accordi settoriali o di finanziamento possono contenere ulteriori requisiti specifici riguardanti il piano di lavoro annuale in materia di audit e/o le relazioni e i pareri di cui alla lettera b). Per quanto riguarda il metodo dell'attività di audit, le relazioni e i pareri di audit previsti dal presente articolo, l'autorità di audit applica le norme internazionali in materia di audit, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio, la materialità dell'audit e il campionamento. Tale metodo può essere integrato da ulteriori orientamenti e definizioni da parte della Commissione, in particolare per quanto riguarda un adeguato approccio generale in materia di campionamento, livelli di fiducia e materialità.
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Funzioni e responsabilità dell'autorità di audit (Art. 29 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo