Art. 27
Dichiarazione di affidabilità da parte dell'ordinatore nazionale
In vigore dal 12 giu 2007
Dichiarazione di affidabilità da parte dell'ordinatore nazionale
1. In conformità con l', paragrafo 5, l'ordinatore nazionale elabora una dichiarazione annuale sulla gestione, sotto forma di dichiarazione di affidabilità, da presentare ogni anno entro il 28 febbraio alla Commissione. L'ordinatore trasmette una copia della dichiarazione al funzionario accreditante competente.
2. La dichiarazione di affidabilità si basa sul controllo, da parte dell'ordinatore nazionale, dei sistemi di gestione e di controllo nel corso dell'intero esercizio.
3. La dichiarazione di affidabilità viene elaborata secondo le disposizioni contenute nell'accordo quadro e include:
a)
una conferma del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;
b)
una conferma riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti;
c)
informazioni riguardanti eventuali cambiamenti dei sistemi e dei controlli e elementi a sostegno delle informazioni contabili;
4. Se le conferme richieste in conformità con le lettere a) e b) del paragrafo 3 non sono disponibili, l'ordinatore nazionale comunica alla Commissione le motivazioni e le potenziali conseguenze nonché le misure adottate per porre rimedio alla situazione e tutelare gli interessi della Comunità. L'ordinatore trasmette una copia di tali informazioni al funzionario accreditante competente.
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