Art. 26

Il fondo nazionale

In vigore dal 12 giu 2007
Il fondo nazionale Il fondo nazionale è un organismo che opera all'interno di un ministero del governo del paese beneficiario con competenze di bilancio a livello centrale. Il fondo nazionale funge da tesoreria centrale e cura la gestione finanziaria dell'assistenza nel quadro del regolamento IPA, sotto la responsabilità dell'ordinatore nazionale. In particolare, esso cura l'organizzazione dei conti bancari, chiede i finanziamenti alla Commissione, autorizza il trasferimento dei fondi dalla Commissione alle strutture operative o ai beneficiari finali e presenta relazioni finanziarie alla Commissione.
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Il fondo nazionale (Art. 26 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo