Art. 24
Responsabilità del funzionario accreditante competente
In vigore dal 12 giu 2007
Responsabilità del funzionario accreditante competente
1. Il paese beneficiario nomina un funzionario accreditante competente, che è un alto funzionario del governo o della pubblica amministrazione del paese beneficiario.
2. Il funzionario accreditante competente è responsabile dell'accreditamento dell'ordinatore nazionale e del fondo nazionale e del controllo e della sospensione o revoca di tale accreditamento, in conformità con gli .
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