Art. 12
Accreditamento dell'ordinatore nazionale e del fondo nazionale
In vigore dal 12 giu 2007
Accreditamento dell'ordinatore nazionale e del fondo nazionale
1. Il funzionario accreditante competente di cui all' è responsabile dell'accreditamento dell'ordinatore nazionale descritto all', sia come capo del fondo nazionale in conformità con l', paragrafo 2, lettera a), che in relazione alla sua capacità di assumere le responsabilità di cui all', paragrafo 2, lettera b). L'accreditamento dell'ordinatore nazionale copre il fondo nazionale descritto all'.
2. Prima di accreditare l'ordinatore nazionale, il funzionario accreditante competente si accerta che siano rispettati i requisiti applicabili di cui all', avvalendosi anche di un parere di audit elaborato da un revisore esterno funzionalmente indipendente da tutti gli attori che partecipano ai sistemi di gestione e di controllo. Tale parere si basa su esami condotti secondo le norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.
3. Il funzionario accreditante competente notifica alla Commissione l'accreditamento dell'ordinatore nazionale al più tardi al momento della notifica dell'accreditamento della prima struttura operativa secondo quanto previsto all', paragrafo 3. Il funzionario accreditante competente fornisce tutte le pertinenti informazioni di sostegno richieste dalla Commissione.
4. Il funzionario accreditante competente comunica senza indugio alla Commissione gli eventuali cambiamenti riguardanti l'ordinatore nazionale o il fondo nazionale. Laddove il cambiamento riguarda l'ordinatore nazionale o il fondo nazionale in relazione ai requisiti applicabili di cui all', il funzionario accreditante competente invia alla Commissione una valutazione delle ripercussioni di tale cambiamento sulla validità dell'accreditamento. Se tale cambiamento è significativo, il funzionario accreditante competente comunica alla Commissione anche la sua decisione riguardante l'accreditamento.
Storico versioni
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