Art. 10

Principi generali dell'attuazione dell'assistenza

In vigore dal 12 giu 2007
Principi generali dell'attuazione dell'assistenza 1.   Salvo diversamente stabilito ai paragrafi 2, 3 e 4, laddove la Commissione affida la gestione di determinate azioni al paese beneficiario, mantenendo la responsabilità globale finale dell’esecuzione del bilancio generale in conformità con l'articolo 53 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e con le pertinenti disposizioni dei trattati CE, la gestione decentrata si applica all'attuazione dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA. Ai fini dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA, la gestione decentrata riguarda perlomeno le gare d'appalto, l'aggiudicazione dei contratti e i pagamenti. In caso di gestione decentrata, le operazioni vengono attuate in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 53 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 2.   La gestione centralizzata, quale definita dall'articolo 53 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, può essere utilizzata nell'ambito della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale», in particolare per i programmi regionali e orizzontali, e nell'ambito della componente «cooperazione transfrontaliera». Essa può anche essere utilizzata per l'assistenza tecnica nell'ambito di tutte le componenti IPA. Nell'ambito della gestione centralizzata, le operazioni vengono attuate in conformità con le disposizioni di cui agli , lettera a), 53 bis e da 54 a 57 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 3.   La gestione congiunta, quale definita dall'articolo 53 quinquies del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, può essere utilizzata nell'ambito della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale», in particolare per i programmi regionali e orizzontali e per i programmi che riguardano le organizzazioni internazionali. In caso di gestione congiunta con le organizzazioni internazionali, le operazioni vengono attuate in conformità con le disposizioni di cui all', lettera c), e all'articolo 53 quinquies del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 4.   La gestione concorrente, quale definita dall'articolo 53 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, può essere utilizzata nell'ambito della componente «cooperazione transfrontaliera» per i programmi transfrontalieri ai quali partecipano gli Stati membri. Nell'ambito della gestione concorrente con uno Stato membro, le operazioni vengono attuate in conformità con le disposizioni di cui agli , lettera b), 53 ter e al titolo II della parte II del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
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Principi generali dell'attuazione dell'assistenza (Art. 10 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo