Art. 11
Requisiti comuni
In vigore dal 12 giu 2007
Requisiti comuni
1. Prima di decidere di conferire al paese beneficiario i poteri di gestione riguardanti una componente, un programma o una misura, la Commissione si accerta che il paese in questione soddisfi le condizioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo istituiti, e che siano in vigore gli accreditamenti di cui agli .
2. A tal fine, i sistemi di gestione e di controllo istituiti nel paese beneficiario garantiscono controlli efficaci almeno nei settori che figurano nell'allegato. Oltre al presente regolamento si applicano le disposizioni relative ad altri settori fissate negli accordi settoriali o di finanziamento.
3. Laddove è stata attribuita a persone specifiche la responsabilità di un'attività in relazione alla gestione, all'attuazione e al controllo dei programmi, il paese beneficiario permette a tali persone di esercitare le funzioni associate a tale responsabilità, ivi compresi i casi in cui non vi è alcun legame gerarchico tra le persone e gli organismi che partecipano a detta attività. In particolare, il paese beneficiario conferisce a tali persone la facoltà di stabilire, attraverso accordi operativi formali tra esse e gli organismi interessati:
a)
un adeguato sistema per lo scambio di informazioni, ivi compresa la facoltà di chiedere informazioni e di accedere ai documenti e contattare il personale sul posto, ove opportuno;
b)
le norme da rispettare;
c)
le procedure da seguire.
4. Oltre al presente regolamento si applicano tutti gli altri requisiti specifici delle componenti che sono stati definiti nell'ambito degli accordi settoriali o di finanziamento.
Storico versioni
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