Art. 56
Chiusura di un programma
In vigore dal 12 giu 2007
Chiusura di un programma
1. Un programma è chiuso quando sono stati chiusi tutti i contratti e tutte le sovvenzioni da esso finanziati.
2. In seguito al ricevimento di una domanda di pagamento finale, un contratto o una sovvenzione sono considerati chiusi non appena si verifica uno degli eventi di cui all', paragrafo 1.
3. La chiusura di un contratto o di una sovvenzione lascia impregiudicato il diritto della Commissione di effettuare una rettifica finanziaria in una fase successiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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