Art. 58
Controllo in caso di gestione decentrata
In vigore dal 12 giu 2007
Controllo in caso di gestione decentrata
1. In caso di gestione decentrata, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, il paese beneficiario istituisce un comitato di controllo IPA, in accordo con il coordinatore nazionale IPA e con la Commissione, al fine di garantire la coerenza e il coordinamento dell'attuazione delle componenti IPA.
2. Il comitato di controllo IPA verifica l'efficacia, la qualità e la coerenza generale dell'attuazione di tutti i programmi e di tutte le operazioni dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi fissati negli accordi di finanziamento e nei documenti indicativi di pianificazione pluriennale. A tal fine esso si basa sugli elementi forniti dai comitati di controllo settoriali, come previsto dall', paragrafo 3.
3. Il comitato di controllo IPA può formulare proposte di azioni alla Commissione, al coordinatore nazionale IPA e all'ordinatore nazionale per assicurare la coerenza e il coordinamento tra le operazioni e i programmi attuati nell'ambito delle diverse componenti e per attuare eventuali misure rettificative tra componenti al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi globali dell'assistenza fornita e migliorarne l'efficienza a livello generale. Il comitato può altresì formulare proposte al/ai comitato/i settoriale/i competente/i riguardo a decisioni su eventuali misure rettificative per garantire la realizzazione degli obiettivi del programma e migliorare l'efficienza dell'assistenza fornita dall'ambito dei programmi o della/e componente/i IPA in questione.
4. Il comitato di controllo IPA adotta il proprio regolamento interno in conformità con il relativo mandato istituito dalla Commissione e nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario del paese beneficiario in questione.
5. Salvo diversamente disposto dal mandato del comitato di controllo istituito dalla Commissione, si applicano le disposizioni del presente paragrafo.
Il comitato di controllo IPA comprende i rappresentanti della Commissione, il coordinatore nazionale IPA, l'ordinatore nazionale, i rappresentanti delle strutture operative e il coordinatore strategico.
Un rappresentante della Commissione e il coordinatore nazionale IPA copresiedono le riunioni del comitato di controllo IPA.
Il comitato di controllo IPA si riunisce almeno una volta l'anno. Possono inoltre essere indette riunioni intermedie, in particolare su base tematica.
Storico versioni
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