Art. 59
Comitati di controllo settoriali in caso di gestione decentrata
In vigore dal 12 giu 2007
Comitati di controllo settoriali in caso di gestione decentrata
1. Il comitato di controllo IPA è assistito da comitati di controllo settoriali istituiti nell'ambito delle componenti IPA entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in conformità con le disposizioni specifiche fissate nella parte II. I comitati di controllo settoriali sono collegati ai programmi o alle componenti. Ove opportuno, essi possono comprendere rappresentanti della società civile.
2. Ciascun comitato di controllo settoriale verifica l'efficacia e la qualità dell'attuazione dei programmi e delle operazioni in questione, in conformità con le disposizioni specifiche fissate per ciascuna componente nella parte II e per i relativi accordi settoriali e/o di finanziamento. Esso può formulare proposte alla Commissione e al coordinatore nazionale IPA (inviando una copia all'ordinatore nazionale) di decisioni riguardanti eventuali misure rettificative per garantire il raggiungimento degli obiettivi del programma e migliorare l'efficienza dell'assistenza fornita.
3. I comitati di controllo settoriali riferiscono al comitato di controllo IPA. Essi forniscono in particolare al comitato di controllo IPA informazioni riguardanti:
a)
i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi, per asse prioritario e, ove opportuno, per ciascuna misura o operazione; tali informazioni comprendono i risultati conseguiti, gli indicatori riguardanti l'attuazione finanziaria e altri fattori e servono a migliorare l'attuazione dei programmi;
b)
eventuali aspetti riguardanti il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sollevati dall'autorità di audit, dall'ordinatore nazionale o dal funzionario accreditante competente.
Storico versioni
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