Art. 59 · Comitati di controllo settoriali in caso di gestione decentrata

Art. 59

Comitati di controllo settoriali in caso di gestione decentrata

In vigore dal 12 giu 2007
Comitati di controllo settoriali in caso di gestione decentrata 1.   Il comitato di controllo IPA è assistito da comitati di controllo settoriali istituiti nell'ambito delle componenti IPA entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in conformità con le disposizioni specifiche fissate nella parte II. I comitati di controllo settoriali sono collegati ai programmi o alle componenti. Ove opportuno, essi possono comprendere rappresentanti della società civile. 2.   Ciascun comitato di controllo settoriale verifica l'efficacia e la qualità dell'attuazione dei programmi e delle operazioni in questione, in conformità con le disposizioni specifiche fissate per ciascuna componente nella parte II e per i relativi accordi settoriali e/o di finanziamento. Esso può formulare proposte alla Commissione e al coordinatore nazionale IPA (inviando una copia all'ordinatore nazionale) di decisioni riguardanti eventuali misure rettificative per garantire il raggiungimento degli obiettivi del programma e migliorare l'efficienza dell'assistenza fornita. 3.   I comitati di controllo settoriali riferiscono al comitato di controllo IPA. Essi forniscono in particolare al comitato di controllo IPA informazioni riguardanti: a) i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi, per asse prioritario e, ove opportuno, per ciascuna misura o operazione; tali informazioni comprendono i risultati conseguiti, gli indicatori riguardanti l'attuazione finanziaria e altri fattori e servono a migliorare l'attuazione dei programmi; b) eventuali aspetti riguardanti il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sollevati dall'autorità di audit, dall'ordinatore nazionale o dal funzionario accreditante competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:718:oj#art-59