Art. 60
Controllo in caso di gestione decentrata e congiunta
In vigore dal 12 giu 2007
Controllo in caso di gestione decentrata e congiunta
In caso di gestione decentrata e congiunta, la Commissione può varare tutte le azioni che essa reputa necessarie per controllare i programmi in questione. in caso di gestione congiunta, tali azioni possono essere realizzate insieme all'organizzazione o alle organizzazioni internazionali interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:718:oj#art-60