Art. 60 · Controllo in caso di gestione decentrata e congiunta

Art. 60

Controllo in caso di gestione decentrata e congiunta

In vigore dal 12 giu 2007
Controllo in caso di gestione decentrata e congiunta In caso di gestione decentrata e congiunta, la Commissione può varare tutte le azioni che essa reputa necessarie per controllare i programmi in questione. in caso di gestione congiunta, tali azioni possono essere realizzate insieme all'organizzazione o alle organizzazioni internazionali interessate.
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