Art. 61

Relazione annuale e relazione finale sull'attuazione

In vigore dal 12 giu 2007
Relazione annuale e relazione finale sull'attuazione 1.   Le strutture operative elaborano una relazione annuale settoriale e una relazione finale settoriale sull'attuazione dei programmi di loro competenza, in conformità con le procedure definite nella parte II per ciascuna componente IPA. Le relazioni annuali settoriali sull'attuazione riguardano l'esercizio finanziario. Le relazioni finali settoriali sull'attuazione coprono l'intero periodo di attuazione e possono includere l'ultima relazione annuale settoriale. 2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 vengono inviate al coordinatore nazionale IPA, all'ordinatore nazionale e alla Commissione, previo esame da parte dei comitati di controllo settoriali. 3.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1 il coordinatore nazionale IPA invia alla Commissione e all'ordinatore nazionale, previo esame da parte del comitato di controllo IPA, la relazione annuale e la relazione finale sull'attuazione dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA. 4.   La relazione annuale sull'attuazione di cui al paragrafo 3, che viene inviata entro il 31 agosto di ogni anno e per la prima volta nel 2008, riassume le diverse relazioni annuali settoriali presentate nell'ambito delle varie componenti e comprende informazioni sui seguenti aspetti: a) i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza comunitaria, in relazione alle priorità stabilite nel documento indicativo di programmazione pluriennale e nei diversi programmi; b) l'attuazione finanziaria dell'assistenza comunitaria. 5.   La relazione finale sull'attuazione di cui al paragrafo 3 copre l'intero periodo di attuazione e può includere l'ultima relazione annuale citata al paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:718:oj#art-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Relazione annuale e relazione finale sull'attuazione (Art. 61 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo