Art. 63

Visibilità

In vigore dal 12 giu 2007
Visibilità 1.   La Commissione e le competenti autorità nazionali, regionali o locali dei paesi beneficiari concordano una serie coerente di attività destinate a fornire e pubblicizzare nei paesi beneficiari informazioni riguardanti l'assistenza nell'ambito del regolamento IPA. Le procedure riguardanti l'attuazione di tali attività vengono specificate negli accordi settoriali o di finanziamento. 2.   L'attuazione delle attività di cui al paragrafo 1 spetta ai beneficiari finali e viene finanziata attraverso gli stanziamenti destinati ai programmi o alle operazioni pertinenti.
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