Art. 64

Settori di assistenza

In vigore dal 12 giu 2007
Settori di assistenza 1.   L'assistenza nell'ambito di questa componente può essere concessa ai paesi beneficiari in particolare nei seguenti settori: a) rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto; b) promozione e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Carta europea dei diritti fondamentali; c) riforma della pubblica amministrazione; d) riforma nel settore della giustizia e degli affari interni, ivi compresa la riforma del sistema giuridico, dell'apparato di polizia, dei procedimenti giudiziari, dell'apparato giudiziario, dei sistemi penitenziari e dei servizi doganali e di controllo delle frontiere, con un particolare accento sul miglioramento della lotta contro la corruzione, la criminalità organizzata, il terrorismo e i flussi migratori clandestini e istituzione di sistemi di informazione collegati a tali settori; e) modernizzazione del quadro normativo, compresi gli investimenti necessari per fornire attrezzature alle istituzioni principali di cui occorre migliorare le infrastrutture o la capacità di controllare e di far applicare la legislazione; f) creazione di sistemi di controllo finanziario o potenziamento degli stessi; g) consolidamento dell'economia di mercato, in particolare attraverso il rafforzamento dell'indipendenza degli attori economici, la fornitura di un sostegno diretto alle attività economiche, l'assistenza al settore privato e alla ristrutturazione industriale, la diversificazione dell'economia, la modernizzazione dei settori chiave e il miglioramento di settori specifici; h) sviluppo della società civile e dialogo tra il governo e gli organismi non governativi teso a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze e dialogo con la società civile; i) creazione di un dialogo sociale come elemento di buon governo e per promuovere condizioni di lavoro giuste ed eque; j) promozione dell'integrazione delle minoranze, misure di riconciliazione e misure volte a rafforzare la fiducia a tutti i livelli della società; k) politica ambientale, basata su un elevato livello di protezione, promozione del principio «chi inquina paga», utilizzo sostenibile delle risorse naturali, efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili e progressiva adozione della politica comunitaria in tutti i settori interessati dai cambiamenti climatici; l) miglioramento dell'accesso agli strumenti finanziari per le piccole e medie imprese e le pubbliche amministrazioni; m) sviluppo istituzionale nel settore della sicurezza nucleare, gestione delle scorie radioattive e protezione contro le radiazioni, in linea con l'acquis comunitario e con le migliori pratiche dell'Unione europea; n) sostegno per la partecipazione ai programmi comunitari, in particolare ai programmi di sensibilizzazione alla cittadinanza europea, e preparativi in vista della partecipazione alle agenzie comunitarie. 2.   Oltre ai settori di cui al paragrafo 1, l'assistenza può essere anche concessa nell'ambito di questa componente ai paesi beneficiari che figurano nell'allegato II del regolamento IPA nei seguenti settori: a) sviluppo sociale, economico e territoriale, ivi compresi gli investimenti nel settore dello sviluppo regionale, dello sviluppo delle risorse umane e dello sviluppo rurale, in conformità con l', paragrafo 3, lettera b), del regolamento IPA; b) rimozione degli ostacoli per impediscono l'inclusione sociale e sostegno ai mercati del lavoro che promuovono l'inclusione, in particolare attraverso azioni tese a migliorare le condizioni di vita, combattere la disoccupazione e potenziare le risorse umane; c) sostegno al settore produttivo e ai servizi e miglioramento delle infrastrutture in campo aziendale; d) adeguamento e riforma dei sistemi di istruzione e dei sistemi di formazione professionale e, ove opportuno, creazione di nuovi sistemi; e) miglioramento dell'accesso alle reti di trasporto, energetiche e di informazione e alle altre reti e delle relative interconnessioni; f) riforma dei sistemi di assistenza sanitaria; g) miglioramento dei sistemi di informazione e comunicazione.
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Settori di assistenza (Art. 64 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo