Art. 65
Forme di assistenza
In vigore dal 12 giu 2007
Forme di assistenza
1. L'assistenza nell'ambito di questa componente può essere fornita, in particolare, attraverso:
a)
misure di cooperazione in campo amministrativo finalizzate alla formazione e allo scambio di informazioni tra gli esperti distaccati del settore pubblico provenienti dagli Stati membri o dalle organizzazioni internazionali, in particolare attraverso azioni di gemellaggio, gemellaggio parziale e TAIEX;
b)
assistenza tecnica;
c)
investimenti nelle infrastrutture normative, ivi comprese le istituzioni multilaterali esterne indipendenti, per promuovere in particolare l'allineamento con le norme e gli standard dell'Unione europea; tale intervento è destinato alle principali istituzioni normative e viene attuato sulla base di una chiara strategia per la riforma della pubblica amministrazione e l'allineamento con l'acquis;
d)
piani di sovvenzioni;
e)
dispositivi per la preparazione dei progetti;
f)
attuazione degli strumenti di finanziamento in collaborazione con le istituzioni finanziarie;
g)
sostegno di bilancio, in conformità con le disposizioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento IPA.
2. Per i paesi beneficiari che figurano nell'allegato II del regolamento IPA, l'assistenza nell'ambito di questa componente può essere anche fornita attraverso misure e azioni simili a quelle previste per le componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale», ivi comprese le operazioni assimilabili agli investimenti.
3. L'assistenza può essere anche utilizzata per coprire i costi del contributo comunitario alle missioni, iniziative e organizzazioni internazionali che operano nell'interesse del paese beneficiario, ivi comprese le spese amministrative.
Storico versioni
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