Art. 15
Revoca o sospensione dell'accreditamento dell'ordinatore nazionale e del fondo nazionale
In vigore dal 12 giu 2007
Revoca o sospensione dell'accreditamento dell'ordinatore nazionale e del fondo nazionale
1. In seguito al conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione, spetta al funzionario accreditante competente controllare il costante adempimento di tutti i requisiti relativi a tale accreditamento e notificare alla Commissione gli eventuali cambiamenti significativi a tal riguardo.
2. Se uno dei requisiti applicabili di cui all' non è o non è più soddisfatto, il funzionario accreditante competente sospende o revoca l'accreditamento dell'ordinatore nazionale e comunica senza indugio alla Commissione la propria decisione e le relative motivazioni. Il funzionario accreditante competente si assicura che tali requisiti siano di nuovo soddisfatti prima di riconcedere l'accreditamento. Tale assicurazione è accompagnata da un parere di audit secondo quanto specificato all', paragrafo 2.
3. Qualora il funzionario accreditante competente dovesse revocare o sospendere l'accreditamento dell'ordinatore nazionale, si applicano le disposizioni del presente paragrafo.
La Commissione cessa di effettuare i trasferimenti di fondi a favore del paese beneficiario durante il periodo di revoca o sospensione dell'accreditamento.
Durante il periodo di revoca o sospensione dell'accreditamento tutti i conti in euro o i conti in euro relativi alle componenti in questione sono bloccati e nessun pagamento eseguito dal fondo nazionale a valere su detti conti bloccati è considerato ammissibile a beneficiare dei finanziamenti comunitari.
Fatte salve le eventuali altre rettifiche finanziarie, la Commissione può apportare delle rettifiche finanziarie, conformemente a quanto previsto dall', nei confronti del paese beneficiario in relazione al suo precedente mancato adempimento dei requisiti relativi al conferimento dei poteri di gestione.
Storico versioni
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