Art. 17
Revoca o sospensione del conferimento dei poteri di gestione
In vigore dal 12 giu 2007
Revoca o sospensione del conferimento dei poteri di gestione
1. La Commissione controlla l'adempimento dei requisiti di cui all'.
2. A prescindere dalla decisione del funzionario accreditante competente di mantenere, sospendere o revocare l'accreditamento dell'ordinatore nazionale o dalla decisione dell'ordinatore nazionale di mantenere, sospendere o revocare l'accreditamento della struttura operativa, la Commissione può revocare o sospendere in qualsiasi momento il conferimento dei poteri di gestione, in particolare quando uno dei requisiti di cui all' non è o non è più soddisfatto.
3. Laddove la Commissione dovesse revocare o sospendere il conferimento dei poteri di gestione, si applicano le disposizioni del presente paragrafo.
La Commissione cessa di effettuare trasferimenti di fondi a favore del paese beneficiario.
Fatte salve le eventuali altre rettifiche finanziarie, la Commissione può apportare delle rettifiche finanziarie, conformemente a quanto previsto dall', nei confronti del paese beneficiario in relazione al suo precedente mancato adempimento dei requisiti relativi al conferimento dei poteri di gestione.
La Commissione può decidere altre conseguenze di tale sospensione o revoca mediante un'apposita decisione.
Storico versioni
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