Art. 16
Revoca o sospensione dell'accreditamento delle strutture operative
In vigore dal 12 giu 2007
Revoca o sospensione dell'accreditamento delle strutture operative
1. In seguito al conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione, spetta all'ordinatore nazionale controllare il costante adempimento di tutti i requisiti relativi a tale accreditamento e notificare alla Commissione e al funzionario accreditante competente gli eventuali cambiamenti significativi a tal riguardo.
2. Se uno dei requisiti applicabili di cui all' non è o non è più soddisfatto, l'ordinatore nazionale sospende o revoca l'accreditamento della struttura operativa in questione e comunica senza indugio alla Commissione e al funzionario accreditante competente la propria decisione e le relative motivazioni.
L'ordinatore nazionale si assicura che tali requisiti siano di nuovo soddisfatti prima di riconcedere l'accreditamento in questione. Tale assicurazione è accompagnata da un parere di audit secondo quanto specificato all', paragrafo 2.
3. Qualora l'ordinatore nazionale dovesse revocare o sospendere l'accreditamento di una struttura operativa, si applicano le disposizioni del presente paragrafo.
La Commissione non effettua alcun trasferimento di fondi a favore del paese beneficiario riguardante i programmi o le operazioni attuati dalla struttura operativa in questione durante il periodo di revoca o sospensione del suo accreditamento.
Fatte salve le eventuali altre rettifiche finanziarie, la Commissione può apportare delle rettifiche finanziarie, conformemente a quanto previsto dall', nei confronti del paese beneficiario in relazione al suo precedente mancato adempimento dei requisiti e delle condizioni per il conferimento dei poteri di gestione.
I nuovi impegni giuridici contratti dalla struttura operativa in questione non sono considerati ammissibili durante il periodo di revoca o sospensione dell'accreditamento.
Spetta all'ordinatore nazionale adottare le eventuali e opportune misure di salvaguardia riguardanti i pagamenti effettuati o i contratti firmati dalla struttura operativa in questione.
Storico versioni
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