Art. 18

Decentramento senza controlli ex ante da parte della Commissione

In vigore dal 12 giu 2007
Decentramento senza controlli ex ante da parte della Commissione 1.   Il decentramento senza controlli ex ante da parte della Commissione rappresenta l'obiettivo dell'attuazione delle componenti IPA laddove l'assistenza viene attuata su base decentrata in conformità con l'. I tempi relativi al raggiungimento di tale obiettivo possono variare a seconda della componente IPA in questione. 2.   Prima di rinunciare ai controlli ex ante stabiliti nella decisione della Commissione sul conferimento dei poteri di gestione, la Commissione controlla l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo in questione in conformità con le pertinenti norme comunitarie e nazionali. 3.   In particolare, la Commissione controlla l'attuazione, da parte del paese beneficiario, del calendario incluso nell'accordo di finanziamento secondo quanto stabilito dall', paragrafo 4, lettera c), che può contenere un riferimento a una rinuncia graduale ai diversi tipi di controlli ex ante. 4.   La Commissione tiene debitamente conto dei risultati ottenuti dal paese beneficiario in tale contesto, in particolare nell'ambito della fornitura di assistenza e del processo di negoziazione.
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Decentramento senza controlli ex ante da parte della Commissione (Art. 18 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo