Art. 20

Pista di controllo

In vigore dal 12 giu 2007
Pista di controllo L'ordinatore nazionale assicura che siano disponibili tutte le informazioni pertinenti per garantire in qualsiasi momento una pista di controllo sufficientemente dettagliata. Tali informazioni comprendono le prove documentali riguardanti l'autorizzazione delle domande di pagamento, la contabilità e l'esecuzione di tali pagamenti e la gestione degli anticipi, delle garanzie e dei debiti.
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Pista di controllo (Art. 20 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo