Art. 19

Misure antifrode

In vigore dal 12 giu 2007
Misure antifrode 1.   I paesi beneficiari assicurano lo svolgimento di indagini e un efficace trattamento dei casi sospetti di frode e irregolarità e garantiscono il funzionamento di un meccanismo di controllo e di informazione equivalente a quello citato nel regolamento (CE) n. 1828/2006 (9). In caso di sospetto di frode o irregolarità la Commissione viene informata senza indugio. 2.   Inoltre, i paesi beneficiari adottano tutte le misure opportune per prevenire e contrastare le pratiche di corruzione attiva o passiva in qualsiasi fase della procedura di gara o di attribuzione delle sovvenzioni o durante l'esecuzione dei contratti corrispondenti.
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Misure antifrode (Art. 19 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo