Art. 19
Misure antifrode
In vigore dal 12 giu 2007
Misure antifrode
1. I paesi beneficiari assicurano lo svolgimento di indagini e un efficace trattamento dei casi sospetti di frode e irregolarità e garantiscono il funzionamento di un meccanismo di controllo e di informazione equivalente a quello citato nel regolamento (CE) n. 1828/2006 (9). In caso di sospetto di frode o irregolarità la Commissione viene informata senza indugio.
2. Inoltre, i paesi beneficiari adottano tutte le misure opportune per prevenire e contrastare le pratiche di corruzione attiva o passiva in qualsiasi fase della procedura di gara o di attribuzione delle sovvenzioni o durante l'esecuzione dei contratti corrispondenti.
Storico versioni
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