Art. 21

Designazione

In vigore dal 12 giu 2007
Designazione 1.   Il paese beneficiario designa i seguenti organismi e le seguenti autorità: a) un coordinatore nazionale IPA; b) un coordinatore strategico per le componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane»; c) un funzionario accreditante competente; d) un ordinatore nazionale; e) un fondo nazionale; f) una struttura operativa per ciascuna componente o ciascun programma IPA; g) un'autorità di audit. 2.   Il paese beneficiario garantisce che si applichi un'adeguata separazione delle funzioni agli organismi e alle autorità di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1, in conformità con l', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 3.   La Commissione conferisce i poteri di gestione al paese beneficiario, in conformità con l' del presente regolamento soltanto in seguito alla designazione e creazione degli organismi e delle autorità di cui al paragrafo 1.
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