Art. 21
Designazione
In vigore dal 12 giu 2007
Designazione
1. Il paese beneficiario designa i seguenti organismi e le seguenti autorità:
a)
un coordinatore nazionale IPA;
b)
un coordinatore strategico per le componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane»;
c)
un funzionario accreditante competente;
d)
un ordinatore nazionale;
e)
un fondo nazionale;
f)
una struttura operativa per ciascuna componente o ciascun programma IPA;
g)
un'autorità di audit.
2. Il paese beneficiario garantisce che si applichi un'adeguata separazione delle funzioni agli organismi e alle autorità di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1, in conformità con l', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
3. La Commissione conferisce i poteri di gestione al paese beneficiario, in conformità con l' del presente regolamento soltanto in seguito alla designazione e creazione degli organismi e delle autorità di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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