Art. 22

Funzioni e responsabilità del coordinatore nazionale IPA

In vigore dal 12 giu 2007
Funzioni e responsabilità del coordinatore nazionale IPA 1.   Il paese beneficiario nomina un coordinatore nazionale IPA. Il coordinatore è un alto funzionario del governo o della pubblica amministrazione del paese beneficiario incaricato di garantire il coordinamento generale dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA. 2.   In particolare, il coordinatore: a) assicura il partenariato tra la Commissione e il paese beneficiario e garantisce lo stretto collegamento tra il processo generale di adesione e l'utilizzo dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA; b) è responsabile, a livello generale, dei seguenti aspetti: — coerenza e coordinamento dei programmi promossi nell'ambito del presente regolamento, — programmazione annuale della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale» a livello nazionale, — coordinamento della partecipazione del paese beneficiario ai pertinenti programmi transfrontalieri, sia con gli Stati membri che con gli altri paesi beneficiari, ai programmi transnazionali o interregionali e a quelli relativi ai bacini marittimi nell'ambito degli altri strumenti comunitari. Il coordinatore nazionale IPA può delegare le funzioni riguardanti tale coordinamento ad un coordinatore della cooperazione transfrontaliera; c) elabora e, previo esame da parte del comitato di controllo IPA, presenta alla Commissione le relazioni annuale e finale IPA sull'attuazione secondo quanto stabilito dall', paragrafo 3, trasmettendone copia all'ordinatore nazionale.
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