Art. 14

Conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione

In vigore dal 12 giu 2007
Conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione 1.   Prima di conferire i poteri di gestione, la Commissione esamina gli accreditamenti di cui agli e le procedure e le strutture delle autorità o degli organismi interessati all'interno del paese beneficiario. Tale attività può comprendere verifiche sul posto eseguite dai suoi servizi o subappaltate a una società di audit. 2.   Nell'ambito della sua decisione di conferire i poteri di gestione, la Commissione può stabilire ulteriori condizioni per garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui all'. Affinché il conferimento dei poteri di gestione rimanga valido, tali condizioni ulteriori devono essere soddisfatte entro un periodo fisso stabilito dalla Commissione. 3.   La decisione della Commissione riguardante il conferimento dei poteri di gestione stabilisce un elenco di eventuali controlli ex ante eseguiti dalla Commissione sulle gare di appalto, sulla pubblicazione degli inviti a presentare proposte e sull'assegnazione dei contratti e delle sovvenzioni. Tale elenco può variare in funzione della componente o del programma. A seconda della componente o del programma, i controlli ex ante si applicano fino al momento in cui la Commissione autorizza la gestione decentrata senza controlli ex ante, secondo quanto previsto dall'. 4.   La decisione della Commissione può fissare le disposizioni riguardanti la sospensione o il ritiro del conferimento dei poteri di gestione in relazione ad autorità o organismi specifici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:718:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione (Art. 14 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo