Art. 13
Accreditamento della struttura operativa
In vigore dal 12 giu 2007
Accreditamento della struttura operativa
1. L'ordinatore nazionale è responsabile dell'accreditamento delle strutture operative di cui all'.
2. Prima di accreditare una struttura operativa l'ordinatore nazionale si accerta che essa soddisfi i requisiti di cui all'. La dichiarazione dell'ordinatore è suffragata da un parere di audit elaborato da un revisore esterno funzionalmente indipendente da tutti gli attori che partecipano ai sistemi di gestione e di controllo. Tale parere si basa su esami condotti secondo le norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.
3. L'ordinatore nazionale notifica alla Commissione l'accreditamento delle strutture operative e fornisce tutte le pertinenti informazioni di sostegno richieste dalla Commissione, ivi compresa una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo.
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