Art. 28
Funzioni e responsabilità della struttura operativa
In vigore dal 12 giu 2007
Funzioni e responsabilità della struttura operativa
1. Per ogni componente o programma IPA viene istituita una struttura operativa incaricata di curare la gestione e l'attuazione dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA.
La struttura operativa è composta da un organismo o da un gruppo di organismi all'interno dell'amministrazione del paese beneficiario.
2. La struttura operativa è responsabile della gestione e attuazione del programma o dei programmi in questione in conformità con il principio di sana gestione finanziaria. A tal fine, essa esegue una serie di funzioni, tra cui:
a)
elaborare i programmi annuali o pluriennali;
b)
controllare l'attuazione del programma e guidare i lavori del comitato di controllo settoriale secondo quanto stabilito all', fornendo in particolare i documenti necessari per controllare la qualità dell'attuazione dei programmi;
c)
elaborare le relazioni settoriali annuali e le relazioni finali riguardanti l'attuazione previste dall', paragrafo 1, e, previo esame da parte del comitato di controllo settoriale, trasmetterle alla Commissione, al coordinatore nazionale IPA e all'ordinatore nazionale;
d)
garantire che le operazioni siano selezionate ai fini del finanziamento e approvate in conformità con i criteri e i meccanismi applicabili ai programmi, e che esse siano conformi alle pertinenti norme comunitarie e nazionali;
e)
istituire procedure per garantire la conservazione di tutti i documenti necessari per assicurare un'adeguata pista di controllo, in conformità con l';
f)
curare le procedure d'appalto, le procedure di assegnazione delle sovvenzioni e la successiva stipula dei contratti e i pagamenti a favore del beneficiario finale nonché i rimborsi da parte di quest'ultimo;
g)
garantire che tutti gli organismi che partecipano all'attuazione delle operazioni mantengano un sistema contabile separato o una codificazione contabile separata;
h)
garantire che il fondo nazionale e l'ordinatore nazionale ricevano tutte le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le verifiche eseguite in relazione alle spese;
i)
creare, mantenere e aggiornare il sistema di relazioni e di informazione;
j)
eseguire controlli per assicurare che le spese dichiarate siano state effettivamente sostenute in conformità con le norme applicabili, che i prodotti o i servizi siano stati forniti in conformità con la decisione di autorizzazione e che le richieste di pagamento da parte del beneficiario finale siano corrette. Tali verifiche riguardano, ove opportuno, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e materiali delle operazioni;
k)
garantire l'audit interno dei diversi organismi che costituiscono la struttura operativa;
l)
garantire la segnalazione delle irregolarità;
m)
garantire il rispetto dei requisiti in materia di informazione e pubblicità.
3. I capi degli organismi che costituiscono la struttura operativa vengono designati in maniera chiara e sono responsabili delle funzioni attribuite ai rispettivi organismi, in conformità con l', paragrafo 3.
Storico versioni
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