Art. 28

Funzioni e responsabilità della struttura operativa

In vigore dal 12 giu 2007
Funzioni e responsabilità della struttura operativa 1.   Per ogni componente o programma IPA viene istituita una struttura operativa incaricata di curare la gestione e l'attuazione dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA. La struttura operativa è composta da un organismo o da un gruppo di organismi all'interno dell'amministrazione del paese beneficiario. 2.   La struttura operativa è responsabile della gestione e attuazione del programma o dei programmi in questione in conformità con il principio di sana gestione finanziaria. A tal fine, essa esegue una serie di funzioni, tra cui: a) elaborare i programmi annuali o pluriennali; b) controllare l'attuazione del programma e guidare i lavori del comitato di controllo settoriale secondo quanto stabilito all', fornendo in particolare i documenti necessari per controllare la qualità dell'attuazione dei programmi; c) elaborare le relazioni settoriali annuali e le relazioni finali riguardanti l'attuazione previste dall', paragrafo 1, e, previo esame da parte del comitato di controllo settoriale, trasmetterle alla Commissione, al coordinatore nazionale IPA e all'ordinatore nazionale; d) garantire che le operazioni siano selezionate ai fini del finanziamento e approvate in conformità con i criteri e i meccanismi applicabili ai programmi, e che esse siano conformi alle pertinenti norme comunitarie e nazionali; e) istituire procedure per garantire la conservazione di tutti i documenti necessari per assicurare un'adeguata pista di controllo, in conformità con l'; f) curare le procedure d'appalto, le procedure di assegnazione delle sovvenzioni e la successiva stipula dei contratti e i pagamenti a favore del beneficiario finale nonché i rimborsi da parte di quest'ultimo; g) garantire che tutti gli organismi che partecipano all'attuazione delle operazioni mantengano un sistema contabile separato o una codificazione contabile separata; h) garantire che il fondo nazionale e l'ordinatore nazionale ricevano tutte le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le verifiche eseguite in relazione alle spese; i) creare, mantenere e aggiornare il sistema di relazioni e di informazione; j) eseguire controlli per assicurare che le spese dichiarate siano state effettivamente sostenute in conformità con le norme applicabili, che i prodotti o i servizi siano stati forniti in conformità con la decisione di autorizzazione e che le richieste di pagamento da parte del beneficiario finale siano corrette. Tali verifiche riguardano, ove opportuno, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e materiali delle operazioni; k) garantire l'audit interno dei diversi organismi che costituiscono la struttura operativa; l) garantire la segnalazione delle irregolarità; m) garantire il rispetto dei requisiti in materia di informazione e pubblicità. 3.   I capi degli organismi che costituiscono la struttura operativa vengono designati in maniera chiara e sono responsabili delle funzioni attribuite ai rispettivi organismi, in conformità con l', paragrafo 3.
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Funzioni e responsabilità della struttura operativa (Art. 28 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo