Art. 30
Follow-up delle relazioni dell'autorità di audit
In vigore dal 12 giu 2007
Follow-up delle relazioni dell'autorità di audit
1. Dopo aver ricevuto le relazioni ed i pareri di cui al primo e al secondo trattino dell', paragrafo, 2, lettera b), l'ordinatore nazionale:
a)
decide se siano necessari eventuali miglioramenti ai sistemi di gestione e di controllo, registra le decisioni a tal riguardo e assicura la tempestiva attuazione di tali miglioramenti;
b)
effettua gli eventuali necessari adeguamenti alle domande di pagamento indirizzate alla Commissione.
2. La Commissione può decidere di adottare essa stessa misure di follow-up in risposta alle relazioni e ai pareri, avviando ad esempio la procedura di rettifica finanziaria, o di chiedere al paese beneficiario di adottare misure, informando nel contempo l'ordinatore nazionale e il funzionario accreditante competente della sua decisione.
Storico versioni
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