Art. 8

Decisioni e accordi di finanziamento

In vigore dal 12 giu 2007
Decisioni e accordi di finanziamento 1.   Le decisioni della Commissione che adottano i programmi pluriennali o annuali soddisfano i requisiti necessari per costituire decisioni di finanziamento in conformità con l', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 2.   Ove previsto dalla decisione di finanziamento, la Commissione e il paese beneficiario interessato concludono un accordo di finanziamento. Gli accordi di finanziamento possono essere conclusi su base annuale o pluriennale in conformità con l'. 3.   Ciascun programma costituisce parte integrante dell'accordo di finanziamento. 4.   Gli accordi di finanziamento fissano: a) le disposizioni in virtù delle quali il paese beneficiario accetta l'assistenza della Comunità e approva le norme e procedure riguardanti l'erogazione di tale assistenza; b) i termini relativi alla gestione dell'assistenza, ivi compresi i relativi metodi e le responsabilità dell'attuazione del programma annuale o pluriennale e/o delle operazioni; c) le disposizioni riguardanti la creazione e il regolare aggiornamento, da parte del paese beneficiario, di un calendario con scadenze e parametri indicativi per la realizzazione del decentramento senza controlli ex ante da parte della Commissione secondo quanto stabilito agli .
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