Art. 8
Decisioni e accordi di finanziamento
In vigore dal 12 giu 2007
Decisioni e accordi di finanziamento
1. Le decisioni della Commissione che adottano i programmi pluriennali o annuali soddisfano i requisiti necessari per costituire decisioni di finanziamento in conformità con l', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
2. Ove previsto dalla decisione di finanziamento, la Commissione e il paese beneficiario interessato concludono un accordo di finanziamento. Gli accordi di finanziamento possono essere conclusi su base annuale o pluriennale in conformità con l'.
3. Ciascun programma costituisce parte integrante dell'accordo di finanziamento.
4. Gli accordi di finanziamento fissano:
a)
le disposizioni in virtù delle quali il paese beneficiario accetta l'assistenza della Comunità e approva le norme e procedure riguardanti l'erogazione di tale assistenza;
b)
i termini relativi alla gestione dell'assistenza, ivi compresi i relativi metodi e le responsabilità dell'attuazione del programma annuale o pluriennale e/o delle operazioni;
c)
le disposizioni riguardanti la creazione e il regolare aggiornamento, da parte del paese beneficiario, di un calendario con scadenze e parametri indicativi per la realizzazione del decentramento senza controlli ex ante da parte della Commissione secondo quanto stabilito agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:718:oj#art-8