Art. 6

Programmi pluriennali o annuali

In vigore dal 12 giu 2007
Programmi pluriennali o annuali 1.   I documenti indicativi di programmazione pluriennale vengono attuati attraverso programmi pluriennali o, a seconda della componente, programmi annuali, come previsto dall' del regolamento IPA. 2.   I programmi pluriennali o annuali consistono in documenti presentati dal paese beneficiario, o preparati dalla Commissione nel caso dei programmi regionali e orizzontali, e adottati da quest'ultima. I programmi presentano una serie coerente di assi prioritari e le eventuali misure o operazioni e descrivono il contributo finanziario necessario per attuare le strategie definite nei documenti indicativi di programmazione pluriennale. I programmi sono ripartiti in assi prioritari, ciascuno dei quali definisce un obiettivo globale da raggiungere che, a seconda della componente IPA in questione, viene attuato attraverso misure divisibili in operazioni o direttamente attraverso le operazioni. Le operazioni comprendono un progetto o un gruppo di progetti attuati dalla Commissione o avviati o avviati e attuati da uno o più beneficiari finali e che permettono la realizzazione degli obiettivi della misura e/o del relativo asse prioritario. 3.   In linea con le disposizioni di cui all' del regolamento IPA, le parti interessate, ivi compresi gli Stati membri, vengono consultate durante il processo di programmazione, in conformità con le disposizioni stabilite nella parte II. La Commissione e/o il paese beneficiario si impegnano a concedere un tempo sufficiente affinché le parti interessate possano formulare le proprie osservazioni in tale contesto.
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Programmi pluriennali o annuali (Art. 6 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo