Art. 7
Accordi quadro e accordi settoriali
In vigore dal 12 giu 2007
Accordi quadro e accordi settoriali
1. La Commissione e il paese beneficiario concludono un accordo quadro al fine di definire e concordare le regole della cooperazione riguardante l'assistenza finanziaria CE a favore del paese beneficiario. Ove opportuno, l'accordo quadro può essere integrato da un accordo settoriale, o da accordi settoriali, riguardanti le disposizioni specifiche relative alle singole componenti.
2. L'assistenza nell'ambito del regolamento IPA può essere concessa al paese beneficiario soltanto dopo la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cui al paragrafo 1.
Laddove è stato concluso un accordo settoriale con il paese beneficiario, l'assistenza a titolo del regolamento IPA può essere concessa, nell'ambito della componente IPA interessata dall'accordo settoriale, soltanto dopo l'entrata in vigore dell'accordo quadro e dell'accordo settoriale.
In deroga al primo comma, laddove non viene concluso alcun accordo quadro o laddove l'accordo quadro in vigore concluso ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 3906/89 (3), (CE) n. 1267/1999 (4), (CE) n. 1268/1999 (5), (CE) n. 2500/2001 (6) o (CE) n. 2666/2000 (7) del Consiglio non fissa le disposizioni minime previste dal paragrafo 3, queste ultime vengono fissate negli accordi di finanziamento.
3. L'accordo quadro fissa, in particolare, le disposizioni riguardanti:
a)
le regole generali dell'assistenza finanziaria della Comunità;
b)
la creazione delle strutture e delle autorità necessarie per la gestione e citate agli e di altri organismi particolari competenti;
c)
le responsabilità comuni delle strutture, delle autorità e degli organismi summenzionati, in conformità con i principi di cui agli ;
d)
i requisiti e le condizioni di controllo per:
i)
l'accreditamento e il controllo dell'accreditamento dell'ordinatore nazionale da parte del funzionario accreditante competente, in conformità con i principi di cui agli ;
ii)
l'accreditamento e il controllo dell'accreditamento della struttura operativa da parte dell'ordinatore nazionale, in conformità con i principi di cui agli ;
iii)
il conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione, in conformità con i principi di cui agli ;
e)
l'elaborazione di una dichiarazione annuale di affidabilità da parte dell'ordinatore nazionale, come previsto dall';
f)
le norme sugli appalti in conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e con il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (8) recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;
g)
la chiusura dei programmi secondo quanto previsto dagli ;
h)
le definizioni di irregolarità, in conformità con l', di frode e di corruzione attiva e passiva, in linea con le definizioni contenute nella legislazione comunitaria; l'obbligo del paese beneficiario di adottare adeguate misure preventive contro la corruzione attiva e passiva, misure antifrode e misure rettificative; le norme riguardanti il recupero dei fondi in caso di irregolarità o frode;
i)
i recuperi e le rettifiche e gli adeguamenti finanziari, in conformità con gli ;
j)
le norme riguardanti la vigilanza, il controllo e l'audit da parte della Commissione e della Corte dei conti europea;
k)
le norme riguardanti le tasse, i dazi doganali e gli altri oneri fiscali;
l)
i requisiti in materia di informazione e pubblicità.
4. Ove opportuno, può essere concluso un accordo settoriale che riguarda una componente IPA specifica e che integra l'accordo quadro. Fatti salvi gli accordi che figurano nell'accordo quadro, esso comprende disposizioni specifiche e dettagliate riguardanti la gestione, la valutazione e il controllo della componente in questione.
5. In un determinato paese beneficiario, l'accordo quadro si applica a tutti gli accordi di finanziamento secondo quanto previsto dall'.
Laddove esiste, l'accordo settoriale riguardante una determinata componente si applica a tutti gli accordi finanziamento conclusi nell'ambito di quest'ultima.
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