Art. 47

Chiusura di un programma

In vigore dal 12 giu 2007
Chiusura di un programma 1.   Dopo che la Commissione ha ricevuto una domanda di pagamento finale, un programma è considerato chiuso quando si verifica uno dei seguenti eventi: — pagamento del saldo finale dovuto dalla Commissione, — emissione di un ordine di riscossione da parte della Commissione, — disimpegno degli stanziamenti da parte della Commissione. 2.   La chiusura di un programma lascia impregiudicato il diritto della Commissione di eseguire successivamente una rettifica finanziaria. 3.   La chiusura di un programma non modifica l'obbligo del paese beneficiario di continuare a conservare i documenti pertinenti, in conformità con l'.
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Chiusura di un programma (Art. 47 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo