Art. 48

Conservazione dei documenti

In vigore dal 12 giu 2007
Conservazione dei documenti Tutti i documenti riguardanti un determinato programma vengono conservati dal paese beneficiario per almeno tre anni dopo la chiusura del programma. Questo termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda debitamente motivata della Commissione.
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Conservazione dei documenti (Art. 48 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo