Art. 48
Conservazione dei documenti
In vigore dal 12 giu 2007
Conservazione dei documenti
Tutti i documenti riguardanti un determinato programma vengono conservati dal paese beneficiario per almeno tre anni dopo la chiusura del programma. Questo termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda debitamente motivata della Commissione.
Storico versioni
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