Art. 50

Adeguamenti finanziari

In vigore dal 12 giu 2007
Adeguamenti finanziari 1.   L'ordinatore nazionale, che è il primo a dover indagare sulle irregolarità, effettua gli adeguamenti finanziari laddove vengono riscontrati casi di negligenza o irregolarità nelle operazioni o nei programmi operativi, annullando integralmente o in parte il contributo comunitario a favore delle operazioni o dei programmi operativi in questione. L'ordinatore nazionale tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il contributo comunitario. 2.   In caso di irregolarità, l'ordinatore nazionale recupera il contributo comunitario versato al paese beneficiario conformemente alle relative procedure nazionali.
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Adeguamenti finanziari (Art. 50 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo