Art. 52

Procedura di rettifica finanziaria

In vigore dal 12 giu 2007
Procedura di rettifica finanziaria 1.   Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione comunica all'ordinatore nazionale le sue conclusioni provvisorie e lo invita a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà al paese beneficiario di stabilire, attraverso un esame della documentazione pertinente, la portata reale dell'irregolarità. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione in questione. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi menzionato al primo comma. 2.   La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dal paese beneficiario entro i termini stabiliti al paragrafo 1. 3.   La Commissione si impegna ad adottare una decisione sulla rettifica finanziaria entro sei mesi dall'avvio della procedura, secondo quanto stabilito al paragrafo 1.
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Procedura di rettifica finanziaria (Art. 52 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo