Art. 54

Riutilizzo del contributo comunitario

In vigore dal 12 giu 2007
Riutilizzo del contributo comunitario 1.   Le risorse del contributo comunitario soppresse in conformità con l' vengono destinate al bilancio comunitario, compresi i relativi interessi. 2.   Il contributo soppresso o recuperato in conformità con l' non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto del recupero o dell'adeguamento né, se il recupero o l'adeguamento vengono effettuati per una irregolarità sistemica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o di una parte dell'asse prioritario in cui si è prodotta tale irregolarità.
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Riutilizzo del contributo comunitario (Art. 54 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo