Art. 55
Pagamenti
In vigore dal 12 giu 2007
Pagamenti
1. Il pagamento del contributo comunitario da parte della Commissione viene effettuato entro i limiti dei fondi disponibili.
2. In conformità con l' del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, i pagamenti vengono effettuati dopo aver dimostrato che l'operazione in questione è conforme alle disposizioni del regolamento IPA, del presente regolamento, del contratto o della sovvenzione.
3. Gli stanziamenti necessari per coprire le spese indicate nei programmi annuali vengono resi disponibili attraverso una o più delle seguenti azioni: pagamento della totalità degli importi dovuti; prefinanziamento; uno o più pagamenti intermedi e pagamento del saldo degli importi dovuti.
4. I pagamenti da parte della Commissione vengono effettuati, ove possibile, in euro su un conto in euro.
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