Art. 57

Valutazione

In vigore dal 12 giu 2007
Valutazione 1.   Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'assistenza a valere sui finanziamenti comunitari nonché la strategia e l'attuazione dei programmi. 2.   I documenti indicativi di programmazione pluriennale descritti all' sono soggetti a valutazioni periodiche ex ante condotte dalla Commissione. 3.   La Commissione può anche effettuare valutazioni strategiche. 4.   I programmi sono soggetti a valutazioni ex ante e a valutazioni intermedie e, ove opportuno, ex post, in conformità con le disposizioni specifiche fissate nell'ambito di ciascuna componente IPA nella parte II e dall' del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione. 5.   Durante il periodo di attuazione di un programma, viene eseguita almeno una valutazione intermedia e in particolare quando dal controllo del programma emerge una deviazione significativa dagli obiettivi inizialmente fissati. 6.   La valutazione ex post dell'attuazione dell'assistenza è responsabilità della Commissione. La valutazione ex post comprende risultati identificabili e specifici delle componenti IPA. In caso di gestione congiunta, la valutazione ex post può essere eseguita congiuntamente insieme agli altri donatori. 7.   I risultati della valutazione ex ante e intermedia vengono presi in considerazione nel ciclo di programmazione e di attuazione. 8.   La Commissione definisce i metodi di valutazione, ivi comprese le norme sulla qualità, e utilizza indicatori obiettivi e misurabili.
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Valutazione (Art. 57 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo