Art. 5
Documenti indicativi di programmazione pluriennale
In vigore dal 12 giu 2007
Documenti indicativi di programmazione pluriennale
1. Il documento indicativo di programmazione pluriennale garantisce la necessaria coerenza e complementarità tra le componenti IPA in un determinato paese beneficiario. In particolare, esso riflette i principi di cui all'.
2. In conformità con le disposizioni di cui all', paragrafo 3, del regolamento IPA e nel quadro del processo di consultazione di cui all', paragrafo 1, di detto regolamento, la Commissione si impegna a concedere un tempo sufficiente affinché le parti interessate, ivi compresi gli Stati membri, possano formulare le proprie osservazioni in merito al documento.
3. I documenti indicativi di programmazione pluriennale comprendono, per ciascun paese interessato:
a)
un contesto generale, compresa una breve descrizione del processo di consultazione con il paese beneficiario e all'interno dello stesso;
b)
una descrizione degli obiettivi di cooperazione dell'Unione europea nel paese interessato;
c)
una valutazione d'insieme dei problemi, delle esigenze e dell'importanza relativa delle priorità dell'assistenza;
d)
una descrizione della precedente e attuale cooperazione dell'Unione europea, ivi compresa un'analisi delle esigenze, della capacità di assorbimento e delle lezioni tratte, e una descrizione delle pertinenti attività promosse dagli altri donatori, laddove tali informazioni siano disponibili;
e)
per ciascuna componente, una descrizione di come la valutazione d'insieme di cui alla lettera c) si traduce in scelte strategiche e una descrizione dei principali settori selezionati per l'assistenza nel paese interessato e dei previsti risultati;
f)
gli stanziamenti finanziari indicativi per i principali settori di intervento nell'ambito delle singole componenti IPA.
4. Per i programmi regionali e orizzontali si può far ricorso a documenti indicativi di programmazione pluriennale specifici e distinti destinati a più beneficiari.
Storico versioni
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