Art. 3
Principi dell'assistenza
In vigore dal 12 giu 2007
Principi dell'assistenza
La Commissione garantisce l'applicazione dei seguenti principi in relazione all'assistenza fornita nell'ambito del regolamento IPA:
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l'assistenza concessa rispetta i principi di coerenza, complementarietà, coordinamento, partenariato e concentrazione,
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l'assistenza è coerente con le politiche dell'UE e favorisce l'allineamento all'acquis comunitario,
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l'assistenza è conforme ai principi di bilancio stabiliti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.
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l'assistenza è in linea con le esigenze individuate nell'ambito del processo di allargamento e con le capacità di assorbimento del paese beneficiario. Essa tiene anche conto dell'esperienza acquisita,
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viene fortemente incoraggiata la diretta partecipazione del paese beneficiario alla programmazione e attuazione dell'assistenza e viene garantita un'adeguata visibilità dell'intervento dell'UE,
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le operazioni vengono preparate in maniera adeguata, fissando obiettivi chiari e verificabili che devono essere raggiunti entro un determinato periodo,
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nel corso delle diverse fasi di attuazione dell'assistenza vengono combattute tutte le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali,
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gli obiettivi dell'assistenza preadesione vengono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo della tutela e del miglioramento dell'ambiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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