Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 giu 2007
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1.
«paese beneficiario»: qualsiasi paese che figura negli allegati I e II del regolamento IPA;
2.
«pacchetto allargamento»: l'insieme di documenti presentati ogni anno dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, la cui parte strategica e politica consiste nelle eventuali revisioni dei partenariati di adesione e dei partenariati europei, nelle relazioni periodiche elaborate per i singoli paesi e nel documento di strategia della Commissione. Un quadro finanziario indicativo pluriennale completa il pacchetto;
3.
«accordo quadro»: un accordo concluso tra la Commissione e il paese beneficiario, che si applica a tutte le componenti IPA e stabilisce i principi della cooperazione del paese beneficiario e della Commissione nell'ambito del presente regolamento;
4.
«accordo settoriale»: un accordo riguardante una componente IPA specifica elaborato, ove opportuno, tra la Commissione e il paese beneficiario e che fissa le pertinenti disposizioni da rispettare che non figurano nell'accordo quadro o negli accordi di finanziamento relativi al paese;
5.
«accordo di finanziamento»: un accordo annuale o pluriennale concluso tra la Commissione e il paese beneficiario in seguito ad una decisione di finanziamento della Commissione che approva il contributo comunitario ad un programma o ad un'operazione che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento;
6.
«irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione delle norme applicabili e dei contratti derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio per il bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale;
7.
«esercizio finanziario»: dal 1o gennaio al 31 dicembre;
8.
«beneficiario finale»: un organismo o impresa, pubblico/a o privato/a, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. Nel quadro dei regimi di aiuti, i beneficiari finali sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono un aiuto pubblico;
9.
«contributo comunitario»: la parte della spesa ammissibile finanziata dalla Comunità;
10.
«conto in euro»: un conto bancario fruttifero aperto dal fondo nazionale presso un istituto finanziario o una tesoreria a nome del paese beneficiario e sotto la sua responsabilità e destinato a ricevere i pagamenti provenienti dalla Commissione;
11.
«spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dalla Comunità europea o dal bilancio delle autorità pubbliche del paese beneficiario e qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali o organismi di diritto pubblico;
12.
«spesa complessiva»: la spesa pubblica e gli eventuali contributi privati per il finanziamento delle operazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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