Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 giu 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1. «paese beneficiario»: qualsiasi paese che figura negli allegati I e II del regolamento IPA; 2. «pacchetto allargamento»: l'insieme di documenti presentati ogni anno dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, la cui parte strategica e politica consiste nelle eventuali revisioni dei partenariati di adesione e dei partenariati europei, nelle relazioni periodiche elaborate per i singoli paesi e nel documento di strategia della Commissione. Un quadro finanziario indicativo pluriennale completa il pacchetto; 3. «accordo quadro»: un accordo concluso tra la Commissione e il paese beneficiario, che si applica a tutte le componenti IPA e stabilisce i principi della cooperazione del paese beneficiario e della Commissione nell'ambito del presente regolamento; 4. «accordo settoriale»: un accordo riguardante una componente IPA specifica elaborato, ove opportuno, tra la Commissione e il paese beneficiario e che fissa le pertinenti disposizioni da rispettare che non figurano nell'accordo quadro o negli accordi di finanziamento relativi al paese; 5. «accordo di finanziamento»: un accordo annuale o pluriennale concluso tra la Commissione e il paese beneficiario in seguito ad una decisione di finanziamento della Commissione che approva il contributo comunitario ad un programma o ad un'operazione che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento; 6. «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione delle norme applicabili e dei contratti derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio per il bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale; 7. «esercizio finanziario»: dal 1o gennaio al 31 dicembre; 8. «beneficiario finale»: un organismo o impresa, pubblico/a o privato/a, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. Nel quadro dei regimi di aiuti, i beneficiari finali sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono un aiuto pubblico; 9. «contributo comunitario»: la parte della spesa ammissibile finanziata dalla Comunità; 10. «conto in euro»: un conto bancario fruttifero aperto dal fondo nazionale presso un istituto finanziario o una tesoreria a nome del paese beneficiario e sotto la sua responsabilità e destinato a ricevere i pagamenti provenienti dalla Commissione; 11. «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dalla Comunità europea o dal bilancio delle autorità pubbliche del paese beneficiario e qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali o organismi di diritto pubblico; 12. «spesa complessiva»: la spesa pubblica e gli eventuali contributi privati per il finanziamento delle operazioni.
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