Questo termine è definito da 10 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione. 37) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica
Fonte: reg-2013-12-17-1303 — art. 2 →un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, ossia qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero attraverso l'imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita
Fonte: reg-2006-12-14-1848 — art. 2 →qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale.
Fonte: reg-2006-07-11-1083 — art. 2 →ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n
Fonte: reg-2008-07-09-683 — art. 21 →qualsiasi violazione di una disposizione delle norme applicabili e dei contratti derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio per il bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale
Fonte: reg-2007-06-12-718 — art. 2 →qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione del Fondo che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione
Fonte: reg-2014-03-11-223 — art. 2 →qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione del FEG, che ha o potrebbe avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a quest’ultimo una spesa indebita. 5) «periodo di attuazione»: il periodo che decorre dalle date di cui all’articolo 8, paragrafo 7, lettera j), e termina 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario conformemente all’articolo 15, paragrafo 2.
Fonte: reg-2021-04-28-691 — art. 3 →qualsiasi violazione del diritto applicabile derivante da un’azione o un’omissione di un soggetto pubblico o privato coinvolto nell’attuazione del contributo finanziario a carico della riserva, comprese le autorità degli Stati membri, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio dell’Unione
Fonte: reg-2021-10-06-1755 — art. 3 →qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita
Fonte: reg-2021-06-24-1060 — art. 2 →qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale.
Fonte: reg-2006-07-27-1198 — art. 3 →