Art. 3

Definizioni

In vigore dal 28 apr 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «lavoratore espulso dal lavoro»: un lavoratore, indipendentemente dal tipo e dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto di lavoro o rapporto di lavoro si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro o rapporto di lavoro non è rinnovato per motivi economici; 2) «lavoratore autonomo»: una persona fisica che impiega meno di 10 lavoratori; 3) «beneficiario»: una persona fisica che partecipa a misure cofinanziate dal FEG; 4) «irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione del FEG, che ha o potrebbe avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a quest’ultimo una spesa indebita. 5) «periodo di attuazione»: il periodo che decorre dalle date di cui all’, paragrafo 7, lettera j), e termina 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario conformemente all’, paragrafo 2.
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