Art. 3
Definizioni
In vigore dal 28 apr 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«lavoratore espulso dal lavoro»: un lavoratore, indipendentemente dal tipo e dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto di lavoro o rapporto di lavoro si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro o rapporto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;
2)
«lavoratore autonomo»: una persona fisica che impiega meno di 10 lavoratori;
3)
«beneficiario»: una persona fisica che partecipa a misure cofinanziate dal FEG;
4)
«irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione del FEG, che ha o potrebbe avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a quest’ultimo una spesa indebita.
5)
«periodo di attuazione»: il periodo che decorre dalle date di cui all’, paragrafo 7, lettera j), e termina 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario conformemente all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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