Art. 8

Domande

In vigore dal 28 apr 2021
Domande 1.   Lo Stato membro richiedente presenta una domanda di contributo finanziario a titolo del FEG alla Commissione entro 12 settimane dalla data in cui sono soddisfatti i criteri stabiliti all’, paragrafi 2, 3 o 4. 2.   Il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso tra il 1o gennaio 2021 e il 3 maggio 2021. 3.   Su richiesta dello Stato membro richiedente, la Commissione fornisce orientamenti durante l’intera procedura di domanda. 4.   Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione notifica la ricezione della domanda e richiede allo Stato membro richiedente eventuali ulteriori informazioni necessarie per la valutazione della domanda. 5.   Qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni, lo Stato membro risponde entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta dello Stato membro richiedente. Qualunque richiesta di proroga deve essere debitamente motivata. 6.   Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ne informa lo Stato membro richiedente entro la scadenza di tale termine, spiegando i motivi del ritardo e fissando una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i 20 giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma. 7.   La domanda contiene le informazioni seguenti: a) una valutazione del numero di lavoratori collocati in esubero ai sensi dell’, nonché il metodo di calcolo; b) qualora l’impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente al collocamento in esubero, la conferma che detta impresa ha adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi e che ha provveduto ai suoi lavoratori in conformità a tali obblighi; c) una spiegazione della considerazione data alle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni e in merito alla complementarità del pacchetto coordinato rispetto alle azioni finanziate da altri fondi dell’Unione o nazionali, comprese informazioni sulle misure che, per le imprese interessate che hanno proceduto ai licenziamenti, rivestono un carattere obbligatorio in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, nonché informazioni sulle iniziative già adottate dagli Stati membri per assistere i lavoratori espulsi dal lavoro; d) una breve descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro; e) se del caso, l’identificazione delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori in cui si sono verificati i licenziamenti; f) una ripartizione stimata della composizione dei beneficiari interessati per genere, fascia di età e livello di istruzione, usata nel concepimento del pacchetto coordinato; g) gli effetti previsti degli esuberi sull’economia e sull’occupazione a livello locale, regionale o nazionale; h) una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l’occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani; i) una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato a sostegno dei beneficiari interessati e per qualunque attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione; j) le date di avvio, passate o previste, del pacchetto coordinato rivolto ai beneficiari interessati e delle attività per l’attuazione del FEG di cui all’; k) le procedure seguite per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali o eventualmente di altri portatori di interessi; l) una dichiarazione che attesti che il sostegno del FEG richiesto sia conforme alle norme procedurali e sostanziali dell’Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi; m) le fonti nazionali di prefinanziamento o cofinanziamento e, se del caso, altri tipi di cofinanziamento.
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