Art. 6
Beneficiari ammissibili
In vigore dal 28 apr 2021
Beneficiari ammissibili
Lo Stato membro richiedente può offrire ai beneficiari ammissibili un pacchetto coordinato di servizi personalizzati («pacchetto coordinato») conformemente all’, cofinanziato dal FEG. Tali beneficiari ammissibili possono comprendere:
a)
i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, individuati conformemente all’, la cui attività sia cessata durante i periodi di riferimento previsti all’, paragrafi da 1 a 4;
b)
i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, individuati conformemente all’, la cui attività sia cessata al di fuori del periodo di riferimento previsto all’, vale a dire sei mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento o tra la fine del periodo di riferimento e l’ultimo giorno che precede la data del completamento della valutazione da parte della Commissione.
I lavoratori e i lavoratori autonomi di cui al primo comma, lettera b), sono considerati beneficiari ammissibili purché possa essere stabilito un chiaro nesso causale con l’evento che ha provocato gli esuberi durante il periodo di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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