Art. 5

Calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell’attività

In vigore dal 28 apr 2021
Calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell’attività Lo Stato membro richiedente precisa il metodo seguito per calcolare, ai fini dell’, il numero di lavoratori espulsi dal lavoro e di lavoratori autonomi a una o più delle date seguenti: a) la data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto all’autorità pubblica competente il piano di collocamento in esubero collettivo, conformemente all’, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio (18). b) la data in cui il datore di lavoro notifica al singolo lavoratore il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro; c) la data della risoluzione di fatto o della scadenza del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro; d) la data della fine dell’incarico del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice; e) per i lavoratori autonomi, la data di cessazione delle attività, determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali. Nei casi di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, lo Stato membro richiedente fornisce alla Commissione ulteriori informazioni sul numero effettivo di lavoratori collocati in esubero conformemente all’ prima del completamento della valutazione da parte della Commissione.
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