Art. 15

Procedura ed esecuzione del bilancio

In vigore dal 28 apr 2021
Procedura ed esecuzione del bilancio 1.   Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di mobilitazione del FEG. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro sei settimane dalla data in cui la proposta della Commissione è stata loro presentata. Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le pertinenti linee di bilancio. Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all’articolo 31 del regolamento finanziario. 2.   La Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario, che entra in vigore alla data alla quale la Commissione riceve notifica dell’approvazione dello storno di bilancio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 110 del regolamento finanziario. 3.   Una proposta di decisione di mobilitare il FEG ai sensi del paragrafo 1 comprende quanto segue: a) la valutazione realizzata conformemente all’, paragrafo 6, accompagnata da una sintesi delle informazioni sulle quali si basa; e b) i motivi che giustificano gli importi proposti conformemente all’, paragrafo 1.
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