Art. 14

Periodo di ammissibilità

In vigore dal 28 apr 2021
Periodo di ammissibilità 1.   Sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date, riportate nella domanda in conformità dell’, paragrafo 7, lettera j), in cui lo Stato membro interessato inizia o dovrebbe iniziare a fornire il pacchetto coordinato ai beneficiari interessati o a sostenere le spese amministrative per l’attuazione del FEG, a norma dell’, paragrafi 1 e 5. 2.   Lo Stato membro inizia ad attuare le misure ammissibili di cui all’ senza indebito ritardo e le realizza il prima possibile e comunque entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario. 3.   Nel caso in cui un beneficiario acceda a un corso di istruzione o formazione della durata minima di due anni, le spese sostenute per tale corso sono ammissibili a un cofinanziamento del FEG fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all’, paragrafo 1, purché dette spese siano sostenute prima di tale data. 4.   Le spese di cui all’, paragrafo 5, sono ammissibili a un cofinanziamento del FEG fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all’, paragrafo 1.
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